SEDE:

Fidas - Renazzo - via Taddia 1 - 44045 - Renazzo (FE)

ISCRITTA AL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO - DECRETO REGIONALE N. 15 DEL 13.01.94
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE "ONLUS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l’Organizzazione di Volontariato “FIDAS Renazzo ODV”, già denominata FIDAS Renazzo fondata in Corporeno (FE) il 25 Febbraio 1970 con il nome di Associazione Donatori Volontari del Sangue (A.D.V.S.), con sede legale nel Comune di Cento (FE), all’indirizzo indicato nei registri previsti ai sensi di legge, operante senza fini di lucro.

L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea.

L’associazione ammette la dipendenza di Sezioni distaccate ed operative con sede ed organismi propri.

L’associazione può aderire a Federazioni in sede Regionale e Nazionale aventi le medesime finalità, assumendo gli obblighi conseguenti.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L’Associazione è autonoma ed ha il compito di promuovere tra i cittadini l’offerta volontaria, gratuita ed anonima, del sangue ed emocomponenti per scopi di pubblica utilità, nel pieno rispetto delle normative vigenti e con finalità solidaristiche, quali l’aiuto a persone che necessitano trasfusioni e la ricerca scientifica.

L’Associazione è rigidamente apartitica e apolitica. Svolge opera di carattere sanitario ed umanitario. Non può quindi, né deve aderire a manifestazioni partitiche o politiche di alcun genere.

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’Associazione ha facoltà di stipulare convenzioni con altre Associazioni o Enti purché aventi scopo comune in merito alla propaganda del dono e del proselitismo al volontariato.

L’Associazione, per la realizzazione dello scopo sociale e nell'intento di agire in favore della collettività, si propone di:

  1. propagandare il concetto prettamente umanitario e sociale dell’offerta del sangue e divulgare i principi della terapia trasfusionale;
  2. diffondere tra la popolazione il principio della volontarietà dell’offerta gratuita ed anonima del sangue, come dovere civico;
  3. favorire la fratellanza ed il mutuo soccorso;
  4. promuovere disposizioni per la valorizzazione presso Enti, Aziende e Privati, del donatore di sangue per la tutela dello stesso nell’esercizio della sua missione;
  5. assicurare in base alle disposizioni dei Servizi Trasfusionali Ospedalieri convenzionati l’attivazione ed il coordinamento dei Donatori di Sangue

Le attività di cui al comma precedente sono svolte in modo continuativo tramite le prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Tali attività verranno documentate nella nota integrativa al bilancio.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 3 - Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

  • eredità, donazione e legati;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione anche indiretta del fondo comune costituito.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è vietata la distribuzione di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

Possono essere membri dell’Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali, sociali, che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

I soci si distinguono in:

  • Soci Donatori, chi volontariamente dona il suo sangue o emocomponenti in forma anonima e gratuita;

-Soci non Donatori, chi volontariamente promuove la donazione di sangue o emocomponenti senza avere la qualifica di Donatore;

  • Soci Onorari e Benemeriti, che vengono nominati dal Consiglio Direttivo fra le persone che vantano meriti legati all’affermazione ed allo sviluppo dell’Associazione.

L’adesione all’Associazione è a titolo gratuito. Il numero degli aderenti è illimitato.

Art. 5 - Procedura di ammissione dei soci

L’ammissione del nuovo socio donatore su domanda dell’interessato è subordinata all’ottenimento dell’idoneità secondo i requisiti sanitari vigenti. E’ comunicata all’interessato ed annotata nell’elenco associati.

L’ammissione del socio non donatore su domanda dell’interessato è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all’interessato ed annotata nell’elenco degli associati.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell’interessato e deve contenere l’esplicita accettazione del presente statuto, oltre all’impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l’aspirante associato ha la facoltà di richiedere che il collegio dei Probiviri si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile.

Art. 6 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

  • per decesso;
  • per recesso;
  • Per decadenza (per i soci donatori):
    • quando non persistano più i requisiti richiesti dalla legge per la donazione del sangue;
    • quando, per qualsiasi motivo, non doni sangue per un lasso di tempo maggiore di quello previsto dalle norme vigenti in materia di donazione di sangue;
  • per esclusione:
    • in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
    • in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile. Il recesso del socio viene annotato sull’elenco degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

L’associato ha facoltà di proporre ricorso, entro il termine di 30 giorni al Collegio dei Probi-viri. La perdita della qualità di socio viene annotato sull’elenco associati.

Il socio receduto ha comunque diritto alle benemerenze maturate fino a quel momento. Il socio receduto/dimesso può essere riammesso come da regolamento.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

  • partecipare alla vita associativa;
  • eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali componenti di questi ultimi;
  • chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
  • formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
  • essere informati sull'attività associativa;
  • esaminare i libri sociali;
  • dare le dimissioni in qualsiasi momento;

I soci sono tenuti a:

  • rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
  • non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione;
  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 - Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vicepresidente;
  • l’Organo di Controllo (Revisore dei conti);
  • il Collegio dei Probiviri;
  • il Segretario e il Tesoriere.

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L’Assemblea

L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci dell’Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall’Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. Il Consiglio direttivo provvede all’attuazione delle decisioni da essa assunte.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti.

Art. 10 - Convocazione

L’assemblea dei soci è convocata dal Consiglio direttivo a mezzo di avviso scritto almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale.

L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

L’Assemblea viene convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità o la necessità.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Art. 11 - Quorum costitutivi

L’Assemblea (ordinaria o straordinaria) è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di inizio della 2^ convocazione.

Art. 12 - Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 13 – Competenze dell’assemblea

L’Assemblea ordinaria:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
  • destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
  • delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio

L’assemblea straordinaria delibera:

  • sulle modifiche dello statuto sociale;
  • sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  • sulla devoluzione del patrimonio in caso di

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a nove e non superiore a quindici eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 5 anni e sono rieleggibili.

Il rinnovo delle cariche dovrà essere comunicato ai Soci elettori mediante avviso scritto.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause (es. candidatura politica), uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell’intero Consiglio. In caso di parità la nomina sarà deliberata dai membri in carica.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

L’esercizio sociale delle attività ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo documenta le attività di carattere secondario e strumentale nella nota integrativa al bilancio.

Art. 15 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo:

  • nomina al suo interno un Presidente, e su sua proposta, un Vicepresidente, un Segretario/Tesoriere e i Soci Onorari o altre deleghe necessarie
  • cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • predispone bilancio o rendiconto;
  • delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
  • delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  • provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci;
  • provvede alla eventuale costituzione delle Sezioni distaccate e alla nomina dei loro Presidenti Incaricati, provvedendo inoltre alla ratifica di eventuali chiusure o modifiche delle Sezioni distaccate;
  • eventualmente provvede alla nomina dei Rappresentanti della Associazione presso i Consigli Direttivi di Associazione o Federazioni Regionali e Nazionali;
  • provvede alla nomina dei componenti i Comitati o istituzioni similari presso Enti Pubblici con i quali abbia rapporti in dipendenza della sua attività;
  • provvede alla nomina di Ispettori amministrativi

Art. 16 - Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta, almeno 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni tre mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati nell’apposito libro delle adunanze.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo come da regolamento, ed ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente può delegare alcune sue funzioni nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 18 - Organo di Controllo

L’Organo di Controllo, istituito nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale ed è composto di tre membri effettivi coma da D.lgs 117/2017 art.30 comma 5. Resta in carica 5 anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

I sindaci revisori hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L’Organo di Controllo, se nominato:

  • vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge e redige relazione che dà atto degli esiti del monitoraggio svolto in osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • può procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea, l’organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 19 - Il Collegio dei Probi Viri

Il Collegio dei Probi-viri, eletto dall’Assemblea dei Soci secondo le norme del Regolamento esprime giudizio insindacabile e vincolante per dirimere le controversie tra i Soci, e tra questi e l'Associazione in merito ai ricorsi presentati da parte degli associati, o aspiranti tali, esclusi da Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Il Vicepresidente, Il Segretario/Tesoriere

Su proposta del Presidente il Consiglio Direttivo nomina il Vicepresidente ed il Segretario/Tesoriere. Quest’ultimo può essere scelto anche fra non Soci.

Art. 21 - Coordinamento Giovani

Il Gruppo Giovani FIDAS Renazzo ODV è costituito da Soci di età prevista dallo statuto nazionale FIDAS Giovani su loro espressa richiesta.

Ha il compito di collaborare al conseguimento degli scopi dell’Associazione, sviluppando iniziative promozionali e/o formative tali da risultare specificatamente rivolte al mondo giovanile per modalità proposta e temi di interesse.

Le modalità organizzative e operative del Gruppo Giovani FIDAS Renazzo ODV sono stabilite nel rispetto del Regolamento.

Art. 22 - Le sezioni operative e il Presidente di Sezione

Il Consiglio Direttivo può istituire delle Sezioni Operative distaccate nel territorio, facente capo all’Associazione ed al presente Statuto.

In ogni sezione è designato, da parte del Consiglio Direttivo, un Presidente di sezione che svolge mera attività di gestione dell’unità territoriale e di coordinamento con l’Associazione.

Il Presidente di sezione è scelto tra gli associati, non detiene alcun potere di rappresentanza legale, non ha diritto di voto in sede di Consiglio Direttivo e non concorre, in quanto tale, a determinare gli indirizzi dell’Associazione al pari dei membri dell’organo direttivo fatta salva la facoltà di recesso.

Al fine di ricevere informazioni in merito alle attività poste in essere a livello territoriale e per il monitoraggio delle stesse, il Presidente del Consiglio Direttivo o il Vicepresidente, convoca periodicamente i Presidenti di sezione definendo le linee di coordinamento con l’attività principale dell’Associazione, nel rispetto del presente statuto.

L’Organo Direttivo può revocare l’incarico di gestione e coordinamento delle sezioni territoriali, fornendo al soggetto interessato adeguata motivazione e permettendo allo stesso facoltà di replica.

Il provvedimento di revoca di cui al precedente comma non comporta la perdita della qualità di associato. Il Consiglio Direttivo provvederà alla designazione di un nuovo incaricato.

Art. 23 - Gratuità delle Cariche

Tutte le Cariche contemplate nel presente statuto sono ricoperte a titolo gratuito. Può essere riconosciuto un rimborso spese per l’attività svolta nell’ambito della funzione ricoperta in relazione alle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Art. 24 - Libri sociali obbligatori

L’associazione deve tenere:

  • il libro degli associati;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell’organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;
  • il libro dei volontari

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio direttivo.

Lo Statuto ed il Regolamento devono essere esposti e consultabili nella sede Sociale e presso le Sezioni distaccate.

Art. 25 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci, secondo le normative vigenti.

Art. 26 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore ed alle altre norme di legge vigenti.

ISCRITTA AL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO - DECRETO REGIONALE N. 15 DEL 13.01.94
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE "ONLUS"